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Davvero secondo la Cassazione gli abusi sessuali online sono gravi come quelli reali?

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    Micia

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    Come si abusa sessualmente di una persona online? O.o Per la Cassazione davvero non c'è differenza fra abusi sessuali su minori commessi on line e nella realtà? Quindi se uno violenta e ammazza un bambino, fa gli stessi anni di carcere di uno che scrive due parole spinte a un minore per insultarlo e poi lo va ad ammazzare? E se invece, come nel caso di cui si parla in vari articoli, è la minore ad essere troia e a "prostituirsi" in cambio di ricariche telefoniche e altri favori, ma non è oggetto di molestie, è lei stessa a cercare compensi e fa di fatto uno scambio economico, perché chi le paga le ricariche (senza nemmeno andarci a letto, stando a ciò che viene scritto) deve andare in carcere quando la minore è perfettamente consenziente e conscia di ciò che fa? Perché se la minore posta in internet suoi video dove lei di sua volontà si mette a fare porcate, ad andare in carcere è chi le da i soldi per vedere i suoi video? Dove starebbe l'abuso sessuale? Al massimo è pedopornografia, se si tratta di bambine e bambini delle elementari, che comunque non dovrebbero avere per le mani smartphone e affini con la libertà di girare e caricare video e di fare foto di se stessi da postare online; in quel caso è colpa dei genitori.

    Insomma, ammesso che sia vera, ha senso la decisione della Corte di Cassazione di dare 9 anni di carcere a uno che ha avuto la disgrazia di pagare una minorenne, anziché una maggiorenne, ma lasciare libera gente che va in giro ad ammazzare e violentare nel reale? Perché se uno va a prendere a picconate degli italiani, si becca nella peggiore delle ipotesi 3 anni di carcere, perché se un credente extracomunitario di certe sette violenta una ragazza viene "scusato" perché è colpa della sua cultura, o di altri abusi subiti, ma uno che paga una puttana deve andare in carcere per un decennio?
     
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  2. Il Principe Del
     
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    Buongiorno, l’interrogativo che Lei si pone è di non poco momento ed è chiaro che io non sono in grado di poter rispondere a tutte le sue domande.
    Non so inoltre a quale episodio Lei si riferisce, quindi non posso rispondere nel caso concreto ma solo in linea generale.
    Bisogna partire dalla regola fondamentale del diritto penale, dal principio fondante e cioè che il reato deve essere innanzitutto tipico, a differenza dell’illecito civile che è invece ATIPICO.
    La differenza è questa: in ambito civilistico io posso essere citato in giudizio da un’altra persona se, a giudizio dell’altra persona, io mi sono comportato male perché non c’è un elenco di illeciti civili. Infatti la norma di riferimento è l’art. 2043 codice civile che dice che QUALUNQUE fatto doloso o colposo che provoca danni ingiusti ad altri è risarcibile.
    Questo vuol dire che non c’è un elenco preciso, di volta in volta si dovrà stabilire se quel comportamento è stato quantomeno colposo, se ha prodotto un danno, se il danno è ingiusto e poi la quantificazione dello stesso.
    Orbene, nel penale non è così.
    Nel penale è reato solo ciò che è scritto da qualche parte, cioè solo se un mio comportamento è diciamo uguale a quello descritto da una norma che lo punisce (si chiama fattispecie incriminatrice).
    Non voglio dilungarmi sull’argomento della tipicità del reato (che insieme alla colpevolezza e all’antigiuridicità è uno dei presupposti del reato, il primo di essi, quello principale) ma posso subito dire che nel caso concreto la fattispecie incriminatrice che dobbiamo guardare quando parliamo di abuso sessuale è senz’altro l’art. 609 bis codice penale.

    Essa dice questo:
    Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
    1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

    Stando quindi a quello che ho detto sopra, un soggetto per essere punito per abuso sessuale deve aver con violenza o minaccia, costretto taluno a compiere o a subire atti sessuali, altrimenti questo reato non si configura, proprio per il principio di tipicità del diritto penale.

    Per rispondere quindi alla Sua domanda bisogna chiarire cosa sono gli atti sessuali eheh!
    Essendo questo un forum puro e casto immagino che mai nessuno qui dentro abbia compiuto o subito atti sessuali e quindi mi trovo costretto, mio sommo malgrado, ad esplicare questo concettino 
    L’atto sessuale sarebbe…ehm…ammetto che non sono molto preparato sull’argomento uffa!
    Vabbè non fa niente.
    Diciamo che in passato gli atti sessuali erano considerati solo quelli penetrativi (gli altri, cioè quelli non penetrativi, erano considerati atti di libidine violenti da un’altra fattispecie incriminatrice) mentre oggi lo sono anche atti che prima erano considerati appunto atti di libidine.
    Questa è la ragione per cui fino a pochi anni fa non poteva esistere un abuso sessuale on line.
    Oggi però il concetto di atto sessuale è cambiato, è un po’ il discorso che facevo sul concetto di morale e di pudore.
    Tutti questi concetti vanno interpretati dai giudici e il giudice che ha il ruolo nomofilattico a livello nazionale è la Cassazione appunto.
    Ecco perché il concetto di atti sessuali oggi comprende anche il caso in cui un maggiorenne induce via internet (webcam) un minore a spogliarsi ed a compiere su se stesso atti sessuali.
    Approfittando del tenore letterale dell’art. 609 bis la Cassazione ha strumentalizzato la norma rispettando formalmente il principio di tipicità ed in tal modo riesce a punire questi maggiorenni che fanno spogliare le minorenni giovanissime e le inducono (non costringono ma anche la semplice induzione è punibile) a compiere atti anche di autoerotismo.
    Attenzione però: l’attività induttiva del maggiorenne e l’inferiorità psichica del minorenne va provata, non si può presumere che ogni volta che succede una cosa del genere sia stato il maggiorenne a comportarsi diciamo in modo illecito perché l’onere della prova è della pubblica accusa e deve essere una prova rigorosa, altrimenti andiamo a far passare come vittime soggetti che vittime non sono (quindi ci vuole tanto di perizia che dica che la persona era troppo immatura per capire cosa stesse facendo e che mai avrebbe fatto quello che ha fatto, es. spogliarsi e compiere autoerotismo, senza il raggiro del maggiorenne).
    Riguardo poi all’entità della pena, la forbice edittale del 609 bis è veramente molto ampia e va da 5 a 10 anni.
    Inoltre sussiste un’aggravante speciale (cioè relativa solo a quel reato) e ad effetto speciale (che cioè riduce la pena di oltre un terzo) che si trova all’ultimo comma.
    Infatti nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
    Quindi se io tocco il posteriore ad una sull’autobus (nella mia più pessimista convinzione che quello è l’unico modo per poter avere un contatto con la retroguardia altrui  ) non potrò certo essere condannato alla pena minima di 5 anni ma verrò condannato a 5 ridotto dei due terzi e con tutti gli “sconti” e istituti ulteriori che sono più o meno noti.
    Riguardo poi all’entità della pena, l’art. di riferimento è il 133 codice penale che comunque mette in primo piano la modalità dell’azione, oltre al fatto che poi ci sono anche le circostanze del reato, che possono essere aggravanti o attenuanti.
    In pratica la pena base si sceglie partendo dall’art. 133 e poi una volta scelta la pena base da cui partire (quindi tra il minimo e il massimo e come detto la forbice è ampia nel 609 bis) si applicano gli aumenti per le circostanze.
    A mio parere è aberrante pensare che un’attività di costrizione fatta dal vivo (quindi un vero e proprio stupro) sia grave quanto un abuso on line, che è punibile ex art. 609 bis solo forzando il principio di tipicità del diritto penale a tal punto da poter persino mettere in dubbio la correttezza dal punto di vista giuridico di un’operazione di allargamento del genere fatta dalla Cassazione (giustificata col progresso tecnologico) se non fosse che la Cassazione è ormai di fatto creatrice del diritto eheh.
    Insomma parlando come magno è una fregnàccia che un abuso on line su minore possa essere punito come un vero e proprio stupro su minore, è una cosa che non sta né in cielo né in terra anche perché il reato di violenza sessuale con stupro concorre col reato di lesioni e non lo assorbe e questo vuol dire che la pena sarà sempre più alta di un abuso on line!
    Riguardo invece al cliente che viene abbordato per strada dalla prostituta minorenne, il reato c’è sempre perché è punito semplicemente il fatto di essere cliente di una prostituta minorenne e l’errore sull’età non scusa, a meno che non sia un errore inevitabile, come dice l’art. 602 quater, codice penale.
    Quindi io potrei essere scusato se vado da una stangona che sembra avere 25 anni e poi ne aveva 17 (ma non è manco detto, dipende dal giudice, in teoria dovrei prima chiedere i documenti ma se il dubbio non mi viene non li chiedo nemmeno ma se li chiedo e risultano falsi allora sarei scusato, salvo che mi si venga a dire che era facile capire anche per un profano la falsità del documento ahahah).
    Personalmente trovo troppo rigida questa disciplina e comunque sono d’accordo con la Sua analisi, premesso sempre che, come ho già detto, l’abuso on line va dimostrato e quindi va dimostrata l’attività induttiva del maggiorenne, va dimostrata l’inferiorità psichica del minorenne (intesa come immaturità non dettata solo dall’età, altrimenti sarebbero tutti immaturi i minori ma anche da altri fattori da dimostrare rigorosamente) ed il nesso di causalità tra l’attività induttiva e l’atto sessuale di autoerotismo commesso dal minore.
    Se anche tutto questo dovesse essere dimostrato la pena che applicherei io se fossi il giudice sarebbe quella minima, ed anzi applicherei persino l’attenuante ad effetto speciale di cui Le parlavo sopra.
    Uno stupro subito ti cambia la vita e va punito come in modo duro mentre un “abuso on line” incide in maniera molto meno netta sulla personalità del medesimo minore e quindi le due cose vanno ben distinte soprattutto in termini di pena.
    P.S.
    Io mi darei 10 giorni di arresto per aver violentato tutti voi (nella denegata ipotesi che qualcuno legga anche solo un quinto dello stipendio…ehm volevo dire dell’elaborato) per tutte le cazzàte che ho scritto in un unico post 
     
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    Tutto chiaro, rimane indiscusso che se fosse vero quanto indicato dalla Cassazione, questo verrebbe a dire di uno STOP fermo e deciso all'uso e all'abuso di pratiche sessuali di ogni tipo nei confronti di minorenni.
    Non è questione di pena proporzionata o meno al delitto, quanto di una severissima sanzione che, impone al fruitore di certe prestazioni gravissime conseguenze e poco importa se il minore per farsi una ricarica telefonica si presta a certe pratiche, l'adulto sempre che sia consapevole di esserlo (spesso me lo chiedo quando vedo uomini abusare dei minori) deve saper dire NO!...Ecco a parer mio il senso di questa sentenza...sempre che non sia una bufala, ma anche qualora lo fosse la mia idea resterebbela stessa.
     
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    Micia

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    Ahahahah, è stato interessante, però se vuoi puoi risarcirmi in denaro. ^^ Quello del monopoli non conta. u.ù

    Grazie per la risposta, la domanda è nata dalla lettura di un articolo da qualche parte, ma non ha importanza il singolo caso, poiché in realtà mi interessava solo una risposta a livello generico. ^^ Anche se mi piacerebbe sapere che fine ha fatto il tizio dell'articolo...
     
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    CITAZIONE (HachiHachi @ 19/10/2015, 17:25) 
    Ahahahah, è stato interessante, però se vuoi puoi risarcirmi in denaro. ^^ Quello del monopoli non conta. u.ù

    Grazie per la risposta, la domanda è nata dalla lettura di un articolo da qualche parte, ma non ha importanza il singolo caso, poiché in realtà mi interessava solo una risposta a livello generico. ^^ Anche se mi piacerebbe sapere che fine ha fatto il tizio dell'articolo...

    Guardi Le posso dire che di certo c'è qualcosa che non torna poiché la condanna mi sembra troppo alta, se dovesse ritrovare l'articolo e me lo fa leggere di sicuro capirei cosa è successo.
    Tornando al discorso generale occorre chiarire che la Cassazione non commina le pene ma sono i giudici diciamo precedenti.
    Questa è la ragione per cui se questo soggetto ha subito una condanna di 8 anni, essa è stata inflitta dalla Corte d'appello e confermata dalla Suprema Corte.
    La Cassazione non è giudice di merito ma è giudice solo del diritto.
    Questo significa che non è la Cassazione che può stabilire se un soggetto è colpevole o innocente e quale pena gli spetta poiché questa è una decisione che spetta ai Tribunali e alle Corti territoriali di appello.
    La Cassazione può solo esaminare se la sentenza è stata redatta in modo corretto, se le prove richieste sono state assunte in modo corretto e se la motivazione della sentenza è logica e coerente con le prove raccolte.
    Alla luce di questo esame la Cassazione può confermare la sentenza, dicendo che è corretta oppure può cassarla, cioè annullarla (per questo si chiama Cassazione ahah).
    Quando la Cassazione annulla una sentenza perché diciamo che è sbagliata, deve annullarla con rinvio, cioè la rispedisce indietro ad un giudice territorialmente vicino a quello che ha emesso al sentenza diciamo sbagliata.
    Ecco perché ci sono i cosiddetti processi d'appello bis, perché la Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza (di condanna o di assoluzione).
    Ovviamente la Cassazione, per evitare che il giudice del rinvio (che di solito è una Corte di appello) sbagli di nuovo ed il caso le ritorni indietro (come se si giocasse a ping-pong, con l'appropinquarsi inesorabile della prescrizione) emana un principio di diritto ed è quello che poi viene ripresa dai giudici e fa giurisprudenza.
    Quindi la Cassazione dirà : "si configura il reato di violenza sessuale anche se il maggiorenne induce un minorenne a compiere atti di autoerotismo tramite webcam, se ha sfruttato lo stato di inferiorità psichica del minore".
    Una volta emanato questo principio di diritto il caso torna in appello e la Corte dovrà riesaminare tutto alla luce del principio di diritto della Cassazione e quindi dovrà vedere se c'è stato questo abuso di inferiorità psichica, dovrà disporre una perizia ecc. ecc.
    In realtà ci sono dei casi in cui la Corte annulla senza rinvio, cio casi in cui la Cassazione non si limita a dire che la sentenza in oggetto è sbagliata ma la corregge direttamente lei applicando pure la pena.
    Ciò è previsto dall'art. 620 lettera l codice procedura penale ma sono casi molto rari nei quali gli Ermellini (così vengono chiamati i giudici della Corte di cassazione) ritengono superfluo operare il rinvio al giudice di merito e possono loro stessi determinare la pena.
    Ripeto, questa è l'eccezione mentre la regola è che ciò la Cassazione non lo fa.

    Orbene, alla luce di questa mia ulteriore dissertazione su questo (mi rendo conto) divertentissimo argomento, la mia posizione debitoria nei Suoi confronti si è ulteriormente aggravata. Visto dunque che Lei ha furbescamente precisato che non accetterebbe le banconote del Monopoli, nemmeno quelle rosa, Le offro l'accoppiata tanto sognata dai monopolisti Viale dei Giardini-Parco della Vittoria oppure la triade Via Roma, Corso Impero e Largo Augusto (non avendo ancora avuto la concessione edilizia sono per ora da costruire, c'è solo una casa su ogni terreno).
    Qualora invece intendesse essere pagata solo in contanti, avendo ripudiato in modo oltretutto pure abbastanza schizzinoso le banconote del Monopoli, sarà mia cura farle avere entro 48 ore le banconote di "Hotel" oppure uno a scelta tra i contratti del prestigioso President o dell'efficacissimo Royal.

    Attendo Sue notizie, nel frattempo Le porgo cordiali saluti.
     
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  6. goddeilormsa
     
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    delle volte fanno sentenze così, ho sentito di storie come questa e anche storie peggiori di ragazze che dicevano di essere maggiorenni e poi non lo erano, ma i clienti sono andati sotto processo come se fossero pedofili.
     
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  7. jiji3
     
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    Certo.
     
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6 replies since 28/4/2015, 12:01   251 views
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